Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: incarichi di progettazione

Quesito sull’affidamento dei servizi di progettazione di opere pubbliche e di direzione lavori di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario. L’art. 8 della legge regionale del Veneto n. 27/2003, stabilisce che gli incarichi in oggetto, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare. Tale disposizione contemplante l’affidamento di incarichi in via fiduciaria, dopo la modifica del comma 12 dell’art. 17 della legge n. 109/94, riformulato dalla legge n. 62/2005, è da ritenersi certamente non in linea con i principi del diritto comunitario, che avversa le ipotesi di affidamenti diretti o fiduciari, in quanto lesivi dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di pubblicità e di trasparenza, posti a garanzia della libera concorrenza. Ciò posto, si chiede conferma circa l’applicabilità nell’attuale fase di transizione antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, della normativa posta dal capo IV del D.P.R. 554/99, richiamata dal comma 11 della legge n. 109/94, per disciplinare le procedure di affidamento di incarichi di progettazione di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità dell’esperimento di un pubblico incanto.

Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica, sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.

La stazione appaltante ha affidato un incarico di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, per carenza in organico, all'esterno della struttura ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 dell'art.91 D.Lgs. n.163/06 e, quello di Direzione Lavori all'interno della struttura. A causa di sopraggiunta ed improvvisa impossibilità dell'incaricato della D.L. di espletare tale incarico, la stazione appaltante dovrà affidare l'incarico all'esterno. Si chiede se questa potrà/dovrà essere affidata al progettista incaricato atteso che l'importo della progettazione più quello della D.L. supera i 100.000,00 €.

Incarichi di progettazione
QUESITO del 23/10/2007

La G. ha affidato ad un gruppo di tecnici l’elaborazione di progetti preliminari semplificati di stima e si è impegnata ad affidare agli stessi, sottoscrivendo una convenzione che in caso di finanziamento, anche gli incarichi per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità; -l'Ente ha proceduto con successiva delibera di G. a liquidare i compensi per le prestazioni professionali dei tecnici incaricati della redazione delle perizie di stima; -successivamente il Presidente della Regione Molise, ha invitato il Sindaco (destinatario di finanziamento) a dare incarico ai tecnici professionisti per la redazione delle progettazioni esecutive. Visto: -il parere espresso dalla Sezione Provinciale di Controllo in ordine all'affidamento di incarichi; -il parere reso dal Segretario comunale in ordine all'annullamento d'ufficio delle delibere di G. di conferimento incarichi; -il parere reso dalla Struttura del Commissario Delegato. il Comune CHIEDE di sapere: 1-se al momento dell'adozione delle delibere di G., la Giunta Comunale avrebbe dovuto limitarsi ad affidare le sole prestazioni professionali relative alle progettazioni preliminari di stima; 2-o se, considerandosi in deroga all'art. 17 L. 109/94 ed al DPR 554/99, poteva impegnarsi ad affidare ai medesimi professionisti gli incarichi per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, subordinando l'effettiva esecuzione di tale ulteriore prestazione alla formale concessione del finanziamento; 3-oppure non doveva considerarsi in deroga all'art. 17 della L. n. 109 per ciò che concerne gli affidamenti delle progettazioni esecutive. Pertanto dovevano essere seguite tutte le norme sulle opere pubbliche; 4-inoltre, se per l'affidamento degli incarichi professionali di progettazione esecutiva all'epoca delle delibere era da ritenersi che ci fosse la copertura finanziaria per poter affidare detti incarichi di progettazione.

Quando un incarico di progettazione e/o direzione lavori, è affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice, l'incaricato deve obbligatoriamente essere abilitato all'esercizio della libera professione?

Incarichi di progettazione
QUESITO del 01/12/2007

Con la nota prot. n. 54808 del 9 agosto 2007codesto Ufficio pone un quesito relativo al compenso incentivante previsto dall'art. 18 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale.
Viene rappresentato che la suddetta disposizione " limita l'ambito della contrattazione ai criteri di ripartizione delle somme ed alla determinazione delle relative percentuali, non facendo alcun riferimento alle figure professionali presenti nei diversi Uffici della regione che possono partecipare alla ripartizione delle somme previste dal predetto articolo".
Ora, con nota prot. n. 2561 dell'8 maggio 2007, l'Ispettorato tecnico ha rilevato che le organizzazioni sindacali, in contrattazione decentrata, hanno espresso l'avviso di limitare l'applicazione del regolamento con cui sono ripartiti tali compensi al personale dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l'esclusione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, del personale assegnato all'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) e del personale in servizio presso l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Viene chiesto quindi l'avviso dell'Ufficio " relativamente alla questione se sia vincolante o meno l'avviso manifestato dalle predette OOSS in sede di contrattazione decentrata" in merito alle suddette esclusioni, "ai fini dell'emanazione da parte della Scrivente del provvedimento sui criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui al precitato art. 18 della l. 109/94".

Il vincitore di un concorso di progettazione può poi partecipare alla gara di progettazione indetta dalla Stazione appaltante per l'individuazione del professionista cui affidare la progettazione definitiva, esecutiva, d.l.? La presenza del vincvitore in gara violerebbe la par condicio dei concorrenti?

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
QUESITO del 22/11/2009

In riferimento all'incentivo alla progettazione di cui al D.Lgs. 163/09 e richiamando la Determinazione Autorità Lavori Pubbblici n. 43/2000 del 25.9.2000, si chiede se, alla luce della sentenza corte dei conti Basilicata n. 46 del 13.3.2007, è dovuta o meno, in caso di progettazione esterna, una quota dell'incentivo progettazione al RUP. Oppure se al RUP spetta una quota di incentivo solo in caso di progettazione interna

D41. E’ possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione sotto i 20.000 euro?

D42. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro?

RUP - COMPITI IN SEDE DI ESECUZIONE
QUESITO del 07/06/2011

Premesso che il sottoscritto è stato nominato RUP su vari progetti relativi al taglio di alcune sezioni boschive, redatti da un agronomo esterno. Che dopo l'approvazione dei progetti da i vari enti preposti, il sottoscritto dopo aver predisposto i bandi etc. ha espletato tutte le gare presiedendole e sempre in qualità di RUP ha curato tutte le procedure dalla consegna dei lavori, ai pagamenti fino al collaudo finale. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede se il sottoscritto in qualità di RUP ha diritto, nei limiti del regolamento comunale, ad un'aliquota dell'incentivo previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.L.gvo N° 163/06.

Incarichi di progettazione
QUESITO del 28/10/2011

L’art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che ai servizi di cui all’art. 252 dello stesso D.P.R., con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in merito cioè alla cauzione provvisoria e definitiva. Dovendo predisporre un bando per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un’opera pubblica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e direzione dei lavori, occorre prevedere l’obbligo per i concorrenti di presentare in sede di offerta cauzione provvisoria limitatamente al 2% dell’importo a base di gara relativo alle attività che non sono escluse dal citato art. 268? (in questo caso la DL?) Se il bando dovesse prevedere solo la possibilità di affidare successivamente all’aggiudicatario della progettazione anche la direzione dei lavori, la cauzione provvisoria sarebbe dovuta?

COME SI DEVE INTENDERE IL COMMA IN ARGOMENTO: CHE LA SOCIETA' ABBIA ESPLETATO DUE SERVIZI IL CUI IMPORTO DI CIASCUN SERVIZIO SIA NON INFERIORE ALLA SOGLIA FISSATA O ABBIA ESEGUITO NEGLI ULTIMI 10 ANNI DUE SERVIZI LA CUI SOMMA DEGLI IMPORTI SIA NON INFERIORE ALLA SOGLIA FISSATA PER CIASCUNA CATEGORIA ... GRAZIE PER LA CORTESE RISPOSTA

Buonasera,
un geometra dipendente comunale che non ha sostenuto esame di abilitazione può:
1) Firmare i progetti inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile comunale?
2) Essere Direttore Lavori per interventi di ristrutturazione/riqualificazione/manutenzione inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile Comunale?
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli

Nell'ambito dell'impostazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione abbiamo verificato che la somma degli importi degli incarichi che vogliamo affidare all'esterno, compreso l'incarico per la verifica della progettazione, supera i 139.000€ ed è comunque inferiore alla soglia. Nel dettaglio l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevede un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016, di circa 70.000€, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza un importo di circa 60.000€, mentre la verifica delle diverse fasi di progettazione un importo di circa 30.000€. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori che vogliamo affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedono un importo a base di gara inferiore a 139.000€, mentre se a questo sommiamo anche le verifiche, incarico che necessariamente dobbiamo affidare a soggetto diverso, si supera il limite dei 139.000€.
Possiamo procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021, oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli affidamenti di incarichi che si vogliono dare all'esterno? In questo secondo caso dovremo procedere con una procedura negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 con il criterio dell'OEPV sia per l'icarico per la progettazione e direzione lavori che per l'incarico per la verifica delle fasi di progettazione, allungando considerevolmente i tempi. Si ringrazia per il prezioso contributo che ci date.

Procedura di gara
QUESITO del 10/11/2022

Stiamo predisponendo le procedure di affidamento degli incarichi professionali per un intervento finanziato con fondi PNRR. L'importo degli incarichi di progettazione, fattibilità, definitivo ed esecutivo, calcolati in base alle tariffe di cui al DM 17.06.2016, ammonta a circa 70.000€, l'importo degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a circa 60.000€, l'importo dell'incarico di verifica dei diversi livelli di progettazione ammonta a circa 40.000€. L'Amministrazione ha intenzione di affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo stesso soggetto, mentre le verifiche devono necessariamente essere affidate a soggetto diverso. Possiamo procedere, per la progettazione e direzione lavori che insieme hanno un importo inferiore a 139.000€, con l'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021 oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli importi degli incarichi che si vogliono affidare all'esterno? In questo caso dovremo procedere secondo i disposti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della citata legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un allungamento considerevole dei tempi. Grazie per il prezioso contributo.

Stiamo predisponendo le proceure di affidamento degli incarichi professionali per un intervento finanziato con fondi PNRR. L'importo degli incarichi di progettazione, fattibilità, definitivo ed esecutivo, calcolati in base alle tariffe di cui al DM 17.06.2016, ammonta a circa 70.000€, l'importo degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a circa 60.000€, l'importo dell'incarico di verifica dei diversi livelli di progettazione ammonta a circa 40.000€. L'Amministrazione ha intenzione di affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo stesso soggetto, mentre le verifiche devono necessariamente essere affidate a soggetto diverso. Possiamo procedere, per la progettazione e direzione lavori che insieme hanno un importo inferipore a 139.000€, con l'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021 oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli importi degli incarichi che si viogliono affidare all'esterno? In questo caso dovremo procedere secondo i disposti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della citata legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un allungamento considerevole dei tempi. Grazie per il prezioso contributo.

Buonasera,
abbiamo affidato la progettazione, DL, CSP Nido a mezzo procedura negoziata ex art. 1 co.2 lett. b) D.L. 77/2021 previa Indagine di mercato in quanto l’importo di parcella era di €214.000,00 (importo inferiore alla soglia comunitaria).
Oggi, dovendo riprogettare (in tempi brevissimi) in nuova sede (a seguito sopravvenute valutazioni politiche) occorrerà risconoscere al progettista una maggiorazione stimata in euro 36.000 e quindi se sommiamo €214.000+ 36.000=€250.000 superiamo la soglia comunitaria.
Possiamo procedere comunque con affidamento diretto (e non procedura negoziata) citando art. 48 co.3 DL 77/2021 che rinvia all’art. 63 del D.L.gs.vo 50/2016?
Grazie e cordiali saluti